Consentire al datore di lavoro di adempiere all’obbligo formativo imposto dalla legge per quanto concerne coloro che ricoprono il ruolo di Addetti al Servizio Antincendio e gestione delle emergenze.
Infatti, il D. Lgvo n. 81/2008, all’art. n. 46 dispone che “ Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”, mentre all’art. 37 - comma 9 - dispone che “I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo quanto previsto dal Decreto Ministro dell’Interno del 10/03/1998”.
Datori di lavoro e lavoratori che ricoprono il ruolo di Addetti al Servizio Antincendio e gestione delle emergenze ai sensi dell’art. n. 46 del Decreto Legislativo n. 81/2008
I contenuti sono quelli previsti dall’allegato IX del Decreto del Ministro dell’Interno del 10 marzo 1998:
Modulo |
Rischio basso |
Rischio medio |
Rischio rilevante |
---|---|---|---|
l'incendio e la prevenzione |
1 ora |
2 ore |
4 ore |
protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio |
1 ora |
3 ore |
8 ore |
esercitazioni pratiche |
2 ore |
3 ore |
4 ore |
4 ore (aziende a rischio di incendio basso) - 8 ore (aziende a rischio di incendio medio) - 16 ore + accertamento finale dell’idoneità ad opera dei Vigili del Fuoco (aziende a rischio di incendio rilevante)
Attestato di frequenza valido a dimostrare l’adempimento dell’obbligo formativo e poter ricoprire il ruolo di Addetto al Servizio Antincendio e Gestione delle Emergenze ai sensi dell’art. 46 del Decreto Legislativo n. 81/2008
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 18 comma 1, lett. l) (arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 800,00 a € 3.000,00 per violazione dell’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori) e lettera a) (Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 800,00 a € 3.000,00 in caso di mancata designazione degli addetti al servizio antincendio e gestione emergenze)
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